Marzia Ciunfrini

L’articolo 557 del codice civile prevede che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Praticamente, la norma codicistica ammette la rinuncia, espressa o tacita, da parte del legittimario leso all’azione di riduzione delle donazioni disposte in vita dal defunto, fatta dopo l’apertura della successione. Nulla viene precisato per quel che riguarda il legittimario pretermesso (cioè escluso dal testamento).

In materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario. Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 368/2010. Per estensione analogica lei, in qualità di legittimario pretermesso non poteva accettare la divisione ereditaria così com’è stata congegnata.

Pertanto, a nostro parere, il legittimario pretermesso non potendo accettare l’eredità, nemmeno avrebbe potuto accettare le volontà testamentarie del de cuius.


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