Ornella De Bellis

Per fissare le idee dobbiamo innanzitutto presupporre che la domanda sia rivolta a conoscere in tempi di permanenza di una segnalazione effettuata in una centrale rischi privata (CRIF, Experia, CTC) e dobbiamo poi distinguere il caso in cui l’accordo transattivo di regolarizzazione della posizione censita, realizzato attraverso il prestito cambializzato, sia stato perfezionato con il soggetto che ha erogato inizialmente il finanziamento (l’originario creditore) o con un cessionario che ha acquisito il diritto di riscossione del debito residuo e che non aderisce al Sistema di Informazione Creditizie (SIC).

Nella seconda ipotesi la posizione debitoria censita verrà oscurata decorsi 36 mesi dall’ultima segnalazione effettuata dal creditore originario, che tipicamente coincide, nei tempi, con il periodo immediatamente successivo alla data di scadenza dell’ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento non rimborsato.

Nella prima ipotesi, invece, la posizione verrà aggiornata con una nota che farà riferimento all’accordo concluso e permarrà nel SIC per 36 mesi decorrenti dalla data di rinegoziazione (naturalmente, laddove non si verifichino ulteriori ritardi o omessi pagamenti delle rate del prestito cambializzato).


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