Prestito rinegoziato con cambiali e permanenza della segnalazione di inadempimento nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)


Segnalazione centrale rischi, segnalazione in centrale rischi Banca d'Italia e nei sistemi di informazione creditizia - tempi di permanenza





Avevo due prestiti con una finanziaria: per qualche mese non ho pagato, successivamente ho concordato un rientro del prestito con cambiali e da quando ho iniziato a pagare con le cambiali sono sempre stato puntuale (ad oggi sono arrivato alla settima rata). Da quando si considerano i 36 mesi per tornare ad essere buon pagatore?

Per essere più concreto: il prestito non l’ho pagato per un numero di rate che non ricordo ma diciamo tra le 6 e le 12; successivamente ho firmato l’accordo con cambiali per 91 mesi; la scadenza della prima cambiale era a dicembre 2019 e da allora ho sempre pagato puntualmente.
Mi chiedevo se il conteggio dei 36 mesi parte da dicembre 2019.

Per fissare le idee dobbiamo innanzitutto presupporre che la domanda sia rivolta a conoscere in tempi di permanenza di una segnalazione effettuata in una centrale rischi privata (CRIF, Experia, CTC) e dobbiamo poi distinguere il caso in cui l’accordo transattivo di regolarizzazione della posizione censita, realizzato attraverso il prestito cambializzato, sia stato perfezionato con il soggetto che ha erogato inizialmente il finanziamento (l’originario creditore) o con un cessionario che ha acquisito il diritto di riscossione del debito residuo e che non aderisce al Sistema di Informazione Creditizie (SIC).

Nella seconda ipotesi la posizione debitoria censita verrà oscurata decorsi 36 mesi dall’ultima segnalazione effettuata dal creditore originario, che tipicamente coincide, nei tempi, con il periodo immediatamente successivo alla data di scadenza dell’ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento non rimborsato.

Nella prima ipotesi, invece, la posizione verrà aggiornata con una nota che farà riferimento all’accordo concluso e permarrà nel SIC per 36 mesi decorrenti dalla data di rinegoziazione (naturalmente, laddove non si verifichino ulteriori ritardi o omessi pagamenti delle rate del prestito cambializzato).

3 Luglio 2020 · Ornella De Bellis


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