Chiara Nicolai

L’articolo 546 del codice di procedura civile stabilisce che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento (ex articolo 543 dello stesso codice di procedura civile), il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

In pratica se il terzo pignorato non adempie, consegnando comunque al debitore sottoposto ad azione esecutiva le cose e le somme da lui dovute (nella fattispecie i canoni di locazione) egli si espone alle sanzioni previste dagli articoli 328 e 334 del codice penale, salvo naturalmente la responsabilità civile per danni nei confronti del creditore procedente.

Se, invece, il terzo pignorato non adempie, in quanto a sua volta debitore insolvente nei confronti del debitore esecutato (il beneficiario del canone di locazione sottoposto ad azione esecutiva), allora il tutto si risolve in una semplice azione di pignoramento ed espropriazione infruttuosa.

La somma dovuta dal debitore sottoposto ad azione esecutiva al creditore procedente resta identica a quella dovuta prima del pignoramento infruttuoso del terzo. Il debitore esecutato dovrà, eventualmente, procedere nei confronti del proprio debitore inadempiente (l’affittuario, terzo pignorato) per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti.

Il debitore sottoposto ad azione esecutiva deve essere avvisato solo in caso di intervenuto pignoramento fruttuoso verso il terzo, che comporti una diminuzione dell’esposizione debitoria nei confronti del creditore procedente.


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