Pignoramento del canone di locazione – Quando il terzo pignorato non adempie


Pignoramento canone di locazione





Mi sono stati pignorati presso terzi due canoni di locazione di due locali commerciali cointestati (è stata pignorata solo la mia metá): uno dei due affittuari però aveva già degli affitti non pagati, ed ora dopo un anno e mezzo ha continuato ad essere insolvente pagando solo 3 affitti a copertura del debito. Quello che vorrei capire, visto che l’affittuario non ha pagato gli affitti, possono rifarsi dell’importo non pagato ancora su di me o faranno un pignoramento all’affittuario per recuperare la cifra non versata? E poi io dovevo essere avvisato della situazione?

L’articolo 546 del codice di procedura civile stabilisce che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento (ex articolo 543 dello stesso codice di procedura civile), il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

In pratica se il terzo pignorato non adempie, consegnando comunque al debitore sottoposto ad azione esecutiva le cose e le somme da lui dovute (nella fattispecie i canoni di locazione) egli si espone alle sanzioni previste dagli articoli 328 e 334 del codice penale, salvo naturalmente la responsabilità civile per danni nei confronti del creditore procedente.

Se, invece, il terzo pignorato non adempie, in quanto a sua volta debitore insolvente nei confronti del debitore esecutato (il beneficiario del canone di locazione sottoposto ad azione esecutiva), allora il tutto si risolve in una semplice azione di pignoramento ed espropriazione infruttuosa.

La somma dovuta dal debitore sottoposto ad azione esecutiva al creditore procedente resta identica a quella dovuta prima del pignoramento infruttuoso del terzo. Il debitore esecutato dovrà, eventualmente, procedere nei confronti del proprio debitore inadempiente (l’affittuario, terzo pignorato) per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti.

Il debitore sottoposto ad azione esecutiva deve essere avvisato solo in caso di intervenuto pignoramento fruttuoso verso il terzo, che comporti una diminuzione dell’esposizione debitoria nei confronti del creditore procedente.

29 Maggio 2020 · Chiara Nicolai


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