Ludmilla Karadzic

Il pignoramento dello stipendio frutterà al creditore procedente circa 240 euro/mese corrispondenti al 20% della retribuzione al netto degli oneri fiscali, contributivi e assicurativi, nonché degli assegni familiari spettanti.

Se il conto corrente è finalizzato esclusivamente all’accredito dello stipendio, quest’ultimo è già stato sottoposto ad azione esecutiva avviata dal medesimo creditore che ha pignorato lo stipendio, nulla potrà essere prelevato dal saldo disponibile.

Altrimenti, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.379,49 euro, in base a quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile e tenendo conto che, a partire da gennaio 2020, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 459,83 euro.


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