Il decreto legge 18/2020 (Cura Italia), all’articolo 33, comma 1, prevede che, dal primo gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di 68 giorni – legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
La dichiarazione con modulo SR161 – NASpI Com, relativa alle comunicazione che hanno effetto sul pagamento della NASpI (da rendersi entro un mese dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda per percepire l’indennità di disoccupazione, in caso di attività in corso) riguarda esclusivamente prestazioni lavorative (in forma autonoma/parasubordinata/occasionale/subordinata) che iniziano o persistono durante il periodo in cui si percepisce l’indennità di disoccupazione.
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