Paolo Rastelli

L’articolo 153 del decreto legge 34/2020 (rilancio) dispone che nel periodo intercorrente fra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Nel suo caso, tuttavia, l’agente della riscossione ha già notificato l’ordine di versamento al terzo (INPS), tanto è vero che, stante l’inadempimento, le era già stato effettuato il pignoramento della Naspi anticipata presso l’INPS.

E’ vero che l’articolo 48 bis del DPR 602/1973 interviene solo nel caso in cui l’esposizione debitoria verso la Pubblica Amministrazione risulti superiore a cinquemila euro, ed attualmente il suo debito è di soli 1.200 euro, ma è anche vero che la procedura amministrativa è stata avviata quando il debito ammontava ad 11 mila euro e rotti, e comunque ora la somma, seppure ridotta, è stata pignorata e non è più nella disponibilità dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.


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