Decreto legge 34/2020 (Rilancio) – Sospensione dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973 in base al quale mi è stata bloccata l’erogazione della NASpI anticipata per debiti esattoriali


La sospensione non si applica quando al debitore e al terzo è già stato notificato l’ordine di versamento di cui all'articolo 72 bis del DPR 602/1973





Ho in corso un pignoramento verso terzi ex articolo 543 del codice di procedura civile, di euro 11 mila e 200 circa, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Ora con la rottamazione ho portato il mio debito a 1200 euro e ho avuto lettera di riduzione del debito dalla stessa Agenzia. Nel mio caso, INPS ha bloccato la mia NASPI ANTICIPATA. Con la lettera di riduzione mi hanno pagato una parte delle mie spettanze. Ora sono rimasti bloccati 1200 euro circa, posso richiedere l’applicazione dell’articolo 153 del decreto legge 34/2020 (decreto rilancio) per farmi sbloccare il pagamento? (nel frattempo ho chiesto di rateizzare il restante mio debito).

L’articolo 153 del decreto legge 34/2020 (rilancio) dispone che nel periodo intercorrente fra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Nel suo caso, tuttavia, l’agente della riscossione ha già notificato l’ordine di versamento al terzo (INPS), tanto è vero che, stante l’inadempimento, le era già stato effettuato il pignoramento della Naspi anticipata presso l’INPS.

E’ vero che l’articolo 48 bis del DPR 602/1973 interviene solo nel caso in cui l’esposizione debitoria verso la Pubblica Amministrazione risulti superiore a cinquemila euro, ed attualmente il suo debito è di soli 1.200 euro, ma è anche vero che la procedura amministrativa è stata avviata quando il debito ammontava ad 11 mila euro e rotti, e comunque ora la somma, seppure ridotta, è stata pignorata e non è più nella disponibilità dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

22 Maggio 2020 · Paolo Rastelli

Il vostro esperto mi ha detto di no: il garante del contribuente la pensa diversamente.

Di seguito la sua risposta: l’art.153 del dl rilancio dispone l’inapplicabilità dell’art.48 bis del DPR n.602/73 nel periodo di sospensione di cui all’art.68 della legge 24/4/2020 n.27 anche per le verifiche eventualmente già effettuate in data antecedente a tale periodo per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento e la relazione illustrativa chiarisce che la non applicazione dell’art.48 bis citato è stabilita in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti della P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente per un importo pari almeno a 5.000 euro all’obbligo di versamento derivante da uno o più cartelle di pagamento>/em>

Quindi due sono le condizioni: un debito di almeno 5000 euro e la mancata notifica dell’ordine di versamento di cui all’art.72 bis del DPR n.602/73.

Nel suo caso mi pare che non sia rispettata almeno la condizione del debito poichè Lei dichiara che ammonta ad euro 1142,42.

Sbaglierò, ma a me sembra che il garante del contribuente la pensi esattamente come il mio collega: comunque, sia come sia, la sostanza sta nel fatto che lei non ha alcun diritto all’applicazione dell’articolo 153 del decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio).

Poteva anche risparmiarsi (e risparmiarci) la precisazione.

8 Giugno 2020 · Tullio Solinas


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