Piero Ciottoli

La sua è una richiesta border line: il saldo stralcio si chiede quando il creditore, per ritardi ed omissioni nel pagamento delle rate, notifica al mutuatario la cosiddetta Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) con la quale richiede indietro, in un’unica soluzione, l’intero capitale residuo. Da tener presente tuttavia, che non è detto che l’accordo a saldo stralcio vada in porto, potendo il creditore scegliere la strada del pignoramento e dell’espropriazione della casa.

Al momento, le uniche strade percorribili sono l’estinzione del mutuo (senza sconto da saldo stralcio) o la sospensione del pagamento delle rate, con l’accesso al fondo CONSAP, che per l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato esteso anche ai lavoratori autonomi.

Il lavoratore autonomo, che sia stato costretto a sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica in corso e che abbia ottenuto il prestito prima del marzo 2019, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo erogato per l’acquisto della prima casa per:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;

La domanda di sospensione si presenta presso la banca mutuante o, nella fattispecie, presso AMCO: è irrilevante che il mutuo sia stato oggetto di cartolarizzazione.


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