Roberto Petrella

La sua è una situazione molto comune: io stesso ho sempre mantenuto la residenza presso la casa dei miei genitori, mentre mia moglie e i figli risiedevano addirittura in un altro comune. L’esigenza può essere dettata dalle più svariate motivazioni e nessuno può arrogarsi il diritto di giudicare sull’opportunità di mantenere residenze diverse.

Peraltro, l’articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013, che attiene al regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) prevede espressamente che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare e a tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e’ attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.

Pertanto, scegliendo la residenza familiare coincidente con quella di sua moglie, sua madre e suo fratello vengono esclusi dal nucleo familiare di cui fanno parte esclusivamente moglie e marito.

In altre parole, la situazione dei coniugi con diversa residenza è identica a quella dei coniugi conviventi; tuttavia, visto che i due coniugi risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare nel Quadro B quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata pertanto all’accordo tra i coniugi, che individueranno, tra le due, quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.


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