Simone di Saintjust

Va premesso (giusto per uniformare il linguaggio) che a fronte di una garanzia per l’adempimento di una obbligazione (nella fattispecie l’obbligo di versare quanto pattuito in sede contrattuale per i servizi resi al cliente), il soggetto garantito è il creditore (al creditore, soggetto che effettua la prestazione, viene comunque garantito l’adempimento dell’obbligazione) mentre il soggetto a favore del quale è prestata la garanzia, ovvero il cliente, obbligato in quanto beneficiario della prestazione, viene indicato come debitore principale.

Il Parent Company Guarantee, non è un garante: ma, nel mondo anglosassone, indica una holding che sottoscrive una semplice lettera di presentazione con la quale dichiara che il cliente obbligato debitore è una società partecipata ed assume un obbligo, esclusivamente morale, rispetto all’adempimento. In Italia, non ha alcuna valenza giuridica: nella fattispecie poi, per inciso, il garante non detiene quote del soggetto obbligato, per cui si tratta, se vogliamo, di una Guarantee rilasciata da un terzo, e nemmeno da una Parent Company (la holding).

Il suggerimento, sebbene non richiesto, è quello di lasciar perdere: già è così difficile escutere le fideiussioni non prestate da un istituto di credito, figuriamoci cosa possa valere, in un eventuale contenzioso giudiziale nei confronti di chi ha sottoscritto la dichiarazione, un foglio di carta dove si dice che il cliente debitore è una brava persona e, di solito, i debiti li paga …

Dalla Parent Company Guarantee, in caso di inadempimento da parte del latore, può aspettarsi la medesima tutela che potrebbe pretendere da Tripadvisor dopo aver mangiato pessimamente in un ristorante recensito come ottimo sul relativo sito.


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