Giuseppe Pennuto

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo (il proprietario), lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.

Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e’competente il tribunale in composizione monocratica.

A tale ultima violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Il pagamento della sanzione amministrativa irrogata al proprietario (non trasgressore) del veicolo, comunque affidato a soggetto con patente revocata, non libera il veicolo dal fermo o dalla confisca.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.