Michelozzo Marra

Di solito, i creditori, prima di concedere un prestito dietro cessione del quinto o tramite delega di pagamento al datore di lavoro, si tutelano vincolando a proprio favore una quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR per i dipendenti privati) o del Trattamento di Fine Servizio (TFS – per i dipendenti pubblici) maturati o maturandi dal debitore proprio per coprire eventi quali il licenziamento per giusta causa, le dimissioni volontarie o (come nella fattispecie) pensionamento anticipato (quota 100) possibilità offerta dalla normativa entrata in vigore dopo la concessione del prestito.

Quindi, sicuramente, il suo TFS verrà saccheggiato nella misura prevista dai contratti di prestito da lei sottoscritti al tempo.

Ciò nonostante, potrebbe residuare un debito sia per la cessione del quinto, sia per quanto attiene il rimborso del prestito delega.

Il cessionario del quinto ha, per legge, il diritto di rivolgersi all’INPS ed ottenere una rata mensile di rimborso (prelevata alla fonte) pari al 20% del rateo percepito dal pensionato debitore per il tempo necessario a coprire l’intero debito residuo.

Il soggetto (banca o finanziaria) che, invece, ha concesso il prestito con pagamento della rata mensile delegato alla Pubblica Amministrazione dove il debitore prestava servizio, deve necessariamente risolvere la questione in via extragiudiziale, attraverso una libera contrattazione con il debitore (per concordare rata mensile e piano di ammortamento), oppure procedendo con azione esecutiva finalizzata al pignoramento del 20% della pensione (nella parte che eccede, comunque, il minimo vitale) del debitore eventualmente inadempiente.


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