Dal punto di vista del diritto internazionale, l’Agenzia delle Entrate, munita di un titolo esecutivo valido nel paese dove è ubicata la sede legale della banca, può senz’altro pignorare il conto corrente del debitore.
Piuttosto, si pone un problema di opportunità economica: in altre parole, la disponibilità in conto corrente del debitore ed il frutto del pignoramento giustificano le spese giudiziarie per ottenere il decreto ingiuntivo in terra straniera e per procedere esecutivamente nei confronti del debitore?
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