Giorgio Valli

La legge 104/1992 discrimina le disabilità in grave (articolo 3, comma 3) e non grave (articolo 3, comma 1), e non in relazione alla percentuale di inabilità, definendo grave la minorazione, singola o plurima, che riduce l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Per poter fruire delle maggiori detrazioni fiscali previste dalla legge per i figli disabili a carico del contribuente (quadro familiari a carico, righi 2 e seguenti, casella D), la disabilità deve essere quella indicata genericamente all’articolo 3 delle legge 104/1992 (quindi va bene qualsiasi disabilità riconosciuta, nella fattispecie al 75%).

La disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) è richiesta esclusivamente per poter detrarre fiscalmente i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela del disabile (quadro E rigo 8, codice spesa 38).


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