Nel suo caso è abbastanza semplice rispondere: inutile continuare ad insistere nella richiesta di informazioni sulla pretesa creditizia.
Probabilmente, la cessionaria non dispone della documentazione che è tenuta a mettere a disposizione del debitore, nè, tanto meno, quest’ultimo può accettare di corrispondere interessi maturati sul capitale non rimborsato senza verificare l’eventuale applicazione di tassi che violano la normativa vigente. L’estratto conto cronologico deve essere intellegibile e chiaro, e rendere trasparente contezza di come la somma dovuta sia lievitata, nel tempo, da 4.500 euro a circa ottomila.
A questo punto, la cosa migliore da fare è attendere che la questione si sposti, se mai lo sarà, sul piano giudiziario. Per ottenere un decreto ingiuntivo la cessionaria è obbligata a fornire al giudice adito tutta la documentazione necessaria per dimostrare che la somma pretesa a credito è certa, liquida ed esigibile e, nella fattispecie, in sede di opposizione, dovrà anche spiegare perché le stesse informazioni sono state negate al debitore nella fase extragiudiziale.
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