Si ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI anche in seguito a dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, come nella fattispecie.
Tuttavia, è necessario affidarsi ad un sindacato di categoria o ad un patronato (ma può provarci anche da solo) per procedere ad una diffida, notificata con raccomandata AR al datore di lavoro, aprendo così, almeno formalmente, una controversia extragiudiziale finalizzata ad esigere il pagamento delle retribuzioni arretrate, il rispetto del contratto di lavoro sottoscritto e l’attivazione, qualora ve ne ricorressero i presupposti, degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.
Infatti, la circolare INPS 163/2003 precisa che se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda NASpI con una documentazione (anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex decreto presidente repubblica 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze, eccetera contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.