Piero Ciottoli

L’articolo 2868 del codice civile stabilisce che chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.

In altre parole bisogna esaminare il contratto sottoscritto dal terzo datore di ipoteca per verificare se per quest’ultimo è previsto il beneficio di preventiva escussione del debitore principale (nella fattispecie, suo padre).

Il terzo datore di ipoteca risponde del credito insoddisfatto dal debitore principale nei limiti del ricavato dall’eventuale espropriazione dell’immobile di proprietà: a meno che non sia stato sottoscritto dal terzo datore di ipoteca anche un contratto di garanzia a favore del creditore per l’importo del prestito concesso, nella cui ipotesi il terzo datore di ipoteca risponde dei propri beni (presenti e futuri) fino a soddisfazione dell’intero credito (qualora il ricavato dall’espropriazione dell’immobile di proprietà del terzo datore di ipoteca non fosse sufficiente a coprire lo scoperto lasciato dal debitore principale).


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