Accollo di un prestito garantito da terzi datori di ipoteca - Non può essere liberatorio
Ho un mutuo garantito da ipoteca sulla casa intestata a mio papà, mia mamma e mio nonno: mio papà vorrebbe accollarsi il mutuo per liberarmi finanziariamente. In questo caso (previo benestare della banca per un accollo liberatorio) deve essere iscritta nuova ipoteca? Mio nonno e i miei dovrebbero firmare nuovamente? Grazie per il supporto ...
Può accadere che un soggetto presti fideiussione per un'apertura di credito: la banca concede l'apertura di credito e mette a disposizione l'importo garantito dal fideiussore. Successivamente all'apertura di credito, e prima che il debitore principale effettui un qualsiasi prelievo delle somme messe a disposizione della banca, il fideiussore costituisce un fondo patrimoniale conferendovi tutti i beni immobili di sua proprietà. Ora, nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente, il fideiussore, come è naturale, viene chiamato a rispondere degli importi prelevati dal debitore e non rimborsati alla banca. La banca promuove, allora, azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal fideiussore, ma quest'ultimo eccepisce che l'atto è stato costituito prima dell'insorgenza del credito, per cui, ai sensi del codice civile, l'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale risulta inammissibile. Invece, per i giudici di legittimità (sentenza 1450/14) l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di ...
Apertura di credito garantita da fideiussione e revocatoria di atti disposti dal fideiussore
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti ad azione revocatoria, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento. L'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento della messa a disposizione dei fondi e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 7250/13. ...