In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla (Corte di cassazione sentenza 25490/2008).
Non mi sembra che, nella fattispecie, ci siano gli estremi per poter invocare la simulazione di un atto, che peraltro, è stato oggetto di trascrizione nei pubblici registri immobiliari: pertanto, il creditore potrà esperire la sola azione revocatoria che si prescrive nel termine di cinque anni.
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