Marzia Ciunfrini

Ai sensi dell’articolo 468 del codice civile, la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto

Tuttavia, il termine per la presentazione della dichiarazione di rinuncia all’eredità è di tre mesi dal decesso (articolo 458 codice civile), se si è in possesso di beni ereditari. Altrimenti, se non si è in possesso dei beni ereditari, si può presentare la dichiarazione di rinuncia fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

Pertanto, se dopo la rinuncia dei parenti più stretti ed entro il decennio prescrizionale, un chiamato, parente più lasco del defunto, dovesse risultare oggetto di pretese da parte di un creditore del defunto, potrà sempre rinunciare all’eredità (nella fattispecie, ai debiti).

Lei non ha alcun obbligo di comunicare il decesso del debitore e l’intervenuta sua rinuncia all’eredità se non nell’ottica di voler evitare la molesta petulanza di eventuali richieste da parte di Agenzia delle Entrate e delle banche creditrici di suo padre.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.