Marzia Ciunfrini

Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

E’ quanto dispone l’articolo 495 del codice di procedura civile: pertanto l’eventuale l’importo satisfativo offerto dal debitore, così come calcolato dal giudice, ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, non può essere rifiutato dal creditore pignorante.

Peraltro, lei, prima di procedere nell’azione esecutiva di pignoramento, deve ancora notificare il precetto al debitore e nulla toglie che il debitore possa adempiervi nei termini ingiunti.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.