A mente dell’articolo 480 del codice di procedura civile il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine di almeno dieci giorni.
Sempre secondo quanto stabilisce il codice di procedura civile, il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Scaduti i termini di adempimento del precetto, una volta che sia stato notificato al datore di lavoro l’atto di pignoramento verso terzi, con cui ha inizio l’azione esecutiva nei confronti del debitore inadempiente, non è più possibile avvalersi della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
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