L’accollo è un accordo bilaterale tra il debitore originario (la madre di chi ci scrive, cointestataria e in seguito al decesso anche obbligata per la metà della quota di mutuo sottoscritta ab origine dal marito) e il terzo accollante (chi ci scrive, cointestatario e in seguito al decesso anche obbligato per la metà della quota di mutuo sottoscritta ab origine dal padre): il creditore (la banca) può aderire all’accordo, liberando il debitore (la madre di chi ci scrive).
Se non vi è liberazione del debitore, questi (la madre) rimane obbligato in solido: è evidente, nella fattispecie, che la banca intenda conservare come garante la madre anche per la quota complessivamente sottoscritta in origine e successivamente ereditata dal figlio.
Si tratta di una libera scelta concessa ad uno dei contraenti, scelta che non richiede alcuna motivazione da rendere alla controparte.
Solo se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
Un modo per raggiungere l’obiettivo di avere un unico intestatario è quello di trovare una banca (o finanziaria) disposta a importare il mutuo (portabilità ex legge 40/2007 meglio nota come legge Bersani) previo accordo di accettare l’accollo subito dopo il perfezionamento dell’operazione.
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