Accollo del mutuo da parte di uno degli eredi del cointestatario deceduto – La banca può rifiutarsi?


L’accollo è un accordo bilaterale tra il debitore originario (accollato) e il terzo accollante: ma la banca può rifiutare l'adesione all'accordo bilaterale





Sono cointestatario da tre anni di un mutuo per acquisto prima casa: l’immobile è intestato solo a me, io sono quindi l’unico datore di ipoteca mentre il mutuo è cointestato con i miei genitori.

Il conto corrente su cui sono addebitate le rate del mutuo è intestato solo a me (di fatto sono solo io a pagare le rate del mutuo).

Sei mesi fa è deceduto mio padre (cointestatario del mutuo) e ho chiesto alla banca di accollarmi solo io l’intero mutuo e inserire mia madre come garante e non come cointestataria, in modo da potermi detrarre l’importo massimo degli interessi consentito in dichiarazione dei redditi.

Preciso che io e mia madre siamo gli unici due eredi: questa mattina mi sono recato in banca (dopo che mi hanno fatto aspettare diversi mesi dalla firma dei documenti) e mi dicono che la pratica è stata respinta e che il deliberante preferisce che mia madre rimanga cointestataria, senza darmi una motivazione tecnica.

Volevo sapere se può esistere una motivazone tecnica in questa decisione e se posso fare ancora qualcosa per detrarre totalmente gli interessi, o per far intestare a me l’intero mutuo.

L’accollo è un accordo bilaterale tra il debitore originario (la madre di chi ci scrive, cointestataria e in seguito al decesso anche obbligata per la metà della quota di mutuo sottoscritta ab origine dal marito) e il terzo accollante (chi ci scrive, cointestatario e in seguito al decesso anche obbligato per la metà della quota di mutuo sottoscritta ab origine dal padre): il creditore (la banca) può aderire all’accordo, liberando il debitore (la madre di chi ci scrive).

Se non vi è liberazione del debitore, questi (la madre) rimane obbligato in solido: è evidente, nella fattispecie, che la banca intenda conservare come garante la madre anche per la quota complessivamente sottoscritta in origine e successivamente ereditata dal figlio.

Si tratta di una libera scelta concessa ad uno dei contraenti, scelta che non richiede alcuna motivazione da rendere alla controparte.

Solo se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Un modo per raggiungere l’obiettivo di avere un unico intestatario è quello di trovare una banca (o finanziaria) disposta a importare il mutuo (portabilità ex legge 40/2007 meglio nota come legge Bersani) previo accordo di accettare l’accollo subito dopo il perfezionamento dell’operazione.

4 Marzo 2020 · Giorgio Valli


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