Simonetta Folliero

Deve fare in modo che sul conto corrente persista liquidità sufficiente a coprire l’assegno eventualmente messo all’incasso, anche una volta scaduti i termini di presentazione.

A meno che il traente (colui che ha emesso l’assegno) non proceda con ordine scritto alla banca di revoca di pagamento per quello specifico assegno: l’assegno non pagato dalla banca su ordine del traente non potrà essere protestato né segnalato in CAI, tuttavia il beneficiario con l’assegno rimasto impagato potrà precettare il traente e avviare un’azione esecutiva nei suoi confronti.


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