Marzia Ciunfrini

La costituzione del fondo patrimoniale o di un vincolo di destinazione sul bene immobile ricevuto come legato e la successiva eventuale azione di riduzione promossa dagli eredi nei confronti del legatario, e accolta dal giudice, comporta l’insorgenza di una obbligazione del legatario verso gli eredi.

L’articolo 2901 del codice civile prevede che il creditore può domandare al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, per di più a titolo gratuito come nella fattispecie, con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.


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