Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (articolo 132, comma 1 Codice della strada).
Salvo che per i veicoli concesso in leasing o in locazione senza conducente, e’ vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo con targa estera (articolo 93 comma 1 bis).
Se sua moglie non è residente in Italia, scaduto il termine di un anno, deve chiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
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