Marzia Ciunfrini

Per quanto riguarda gli assegni familiari, è bene sapere che il genitore, privo di autonomo diritto (disoccupato o lavoratore autonomo), convivente con il minore nato fuori del matrimonio, può chiederne il pagamento sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente con il figlio. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

In base all’articolo 2948 del codice civile, il diritto ad esigere l’assegno di mantenimento per il figlio riconosciuto dal padre, ma convivente con la madre, si prescrive in cinque anni. Dal momento in cui la madre avvierà azione giudiziale nei confronti del padre obbligato e inadempiente, per vedere riconosciuto il diritto del figlio a percepire un assegno di mantenimento mensile, potrà reclamare quanto non versato dal padre negli ultimi 60 mesi.


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