Arretrati assegno mantenimento per figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto dal padre non convivente

Assegno di mantenimento, assegno di mantenimento o divorzile per coniuge e figli





Poco più di 10 anni fa ho avuto una relazione ed è nato un figlio: e dopo 6 mesi ci siamo lasciati: vivo in casa con i miei genitori con mio figlio da ormai 11 anni. Con il mio ex compagno (padre del bambino), nonostante la disgregazione del nucleo familiare, il bambino ha goduto dell’affetto dei genitori con la frequentazione a casa del padre.

Purtroppo da circa 3 mesi è scaturito un diverbio che ha interrotto bruscamente i rapporti civili e causa principale diverbi con la compagna del mio ex. Quest’ultimo mi invia, con legale, la richiesta di affidamento congiunto e con la perfezione del mantenimento che tale non è mai esistito in quanto a tale mantenimento hanno contribuito i miei genitori e io con lavori saltuari.

Il mio ex riferisce che si è fatto carico sempre e continuamente e non è vero niente e non può dimostrarlo anche con una piccola prova come ad esempio un messaggio o altro per tutti questi anni (10 anni).

Sulla richiesta inserisce la cifra di mantenimento di 200 euro, veramente vergognoso.

Desidero sapere se posso richiedere gli arretrati (o di assegni familiari percepiti dal padre) o cosa posso fare. Non è giusto anche per rispetto dei miei genitori che praticamente hanno cresciuto il bambino. Io non ho mai attivato alcuna richiesta ufficiale di mantenimento che è stata fatta verbalmente in passato per evitare di incrinare rapporti civili.

BEGINNISH

Per quanto riguarda gli assegni familiari, è bene sapere che il genitore, privo di autonomo diritto (disoccupato o lavoratore autonomo), convivente con il minore nato fuori del matrimonio, può chiederne il pagamento sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente con il figlio. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

In base all’articolo 2948 del codice civile, il diritto ad esigere l’assegno di mantenimento per il figlio riconosciuto dal padre, ma convivente con la madre, si prescrive in cinque anni. Dal momento in cui la madre avvierà azione giudiziale nei confronti del padre obbligato e inadempiente, per vedere riconosciuto il diritto del figlio a percepire un assegno di mantenimento mensile, potrà reclamare quanto non versato dal padre negli ultimi 60 mesi.

STOPPISH

22 Febbraio 2020 · Marzia Ciunfrini


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