Lo stipendio ed il conto corrente sono due beni distinti del debitore ed entrambi pignorabili anche della stesso creditore che poi pignorerà lo stipendio per ottenere il rimborso forzato del credito residuo insoddisfatto: un secondo creditore che trovasse già pignorato lo stipendio, può aggredire il conto corrente del debitore. L’unico vincolo che deve essere rispettato a cura del custode (la banca) e è che, se sul conto corrente del debitore viene accreditato lo stipendio, il saldo può essere pignorato (integralmente) solo per la parte eccedente il triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale.
Il triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale è pari, alla data in cui scriviamo, a circa 1.379,49 euro.
Finché il conto corrente è in rosso, e lo stipendio accreditato compensa lo scoperto di conto corrente, il creditore non becca un cent e quindi il problema non si pone.
Appena il saldo va in attivo, se l’attivo è inferiore a 1.379,49 euro, tutto l’attivo viene lasciato al debitore. Se l’attivo è superiore al triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale al debitore vengono lasciati 1379,49 euro.
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