Annapaola Ferri

L’intervento dell’assicurazione è collegato al tipo di licenziamento che è stato posto in essere: citando la Naspi lei ci fa capire che si tratta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

In questo caso, tuttavia, la polizza di assicurazione contro il rischio di licenziamento involontario, sottoscritta in sede di perfezionamento del contratto di cessione del quinto, non copre il debito residuo.

Il debito residuo non rimborsato dovrebbe essere coperto esclusivamente con il prelievo del TFR vincolato all’atto di sottoscrizione del contratto di prestito dietro cessione del quinto. Altre indennità (la buonuscita) non dovrebbero essere coinvolte.

Qualora l’importo accantonato a titolo di Trattamento di Fine Rapporto non riuscisse a coprire tutto il debito residuo, la cessionaria sarebbe costretta ad agire con le tradizionali procedure di recupero, stragiudiziali volontarie o giudiziali coattive per esigere quanto ancora dovutole..


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