Andrea Ricciardi

L’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, comma 1, lettera a) dispone che Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) non dà corso all’espropriazione immobiliare se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Ora, il DPR 602/1973 reca, nominalmente, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (IRPEF, IRES).

Ricordiamo che per ruolo si intende l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione coattiva tramite concessionario.

Il decreto legislativo 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo) con gli articoli 17 e 18 stabilisce che le disposizioni di riscossione coattiva di cui al DPR 602/1973, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza dei singoli soggetti creditori anche per la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè degli enti pubblici anche previdenziali.

Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia: quindi opera con riscossione mediante ruoli, affidata al Concessionario della Riscossione (ADER).


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