Giorgio Valli

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che determinano (in virtù di detrazioni e deduzioni, ndr) un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e’ successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa é successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Si tratta della norma norma prevista dall’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 175/2014 già in vigore per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2016, relative al periodo di imposta 2015. Quindi nulla di nuovo. Inoltre, è scritto che l’Agenzia delle Entrate può, non deve, procedere all’accertamento preventivo: pertanto non si tratta di una procedura standard, valida per tutti i contribuenti.

In pratica, nei casi previsti dalla norma appena citata, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta, entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.


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