Piero Ciottoli

E’ molto poco probabile che la casa non venga venduta all’asta: solo quando il prezzo offerto risulta molto inferiore al valore commerciale dell’immobile il giudice – tenendo conto degli interessi del creditore (che mira a realizzare quanto più utile possibile) e del debitore (che mira invece a non perdere la casa per un controvalore irrisorio senza peraltro liberarsi completamente dal debito) – dispone la chiusura anticipata della vendita. Tuttavia, si tratta, comunque, di una valutazione presa in piena discrezionalità dal giudice e difficile, molto difficile, a verificarsi. Tuttavia, il debito, comunque, non viene cancellato.

L’articolo 579 del codice di procedura civile dispone che il debitore non possa effettuare offerte: ma possono presentar offerte il coniuge, anche in comunione dei beni, e i figli maggiorenni del debitore (Corte di cassazione sentenza 4407/1979).

Per quanto riguarda i tempi di ultimazione della procedura espropriativa, non siamo in grado di rispondere.

Con la rinuncia all’eredità potrà chiudere, definitivamente, ogni rapporto con le posizioni debitorie residue di suo padre.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.