Paolo Rastelli

La cartella esattoriale il cui credito preteso, nonostante il pignoramento del conto corrente del debitore, non è stato ancora integralmente soddisfatto, costituisce ancora titolo valido per reiterare l’azione esecutiva.

L’articolo 50 (Termine per l’inizio dell’esecuzione) del dpr 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) al comma 2, dispone che se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Pertanto, non si ritiene che, prima di procedere a nuova azione esecutiva, il concessionario sia tenuto a rinnovare l’avviso di intimazione ad adempiere.


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