Ludmilla Karadzic

Il creditore, potrà sempre chiedere al giudice, ex articolo 2901 del codice civile, la revocatoria dell’atto ad hoc sulla base del quale dovrebbe essere iscritta l’ipoteca sull’immobile ereditato.

Comunque, nel caso in cui il creditore decidesse comunque di iscrivere ipoteca di secondo grado, dopo la cancellazione dell’ipoteca di primo grado l’immobile potrebbe essere venduto solo previa cancellazione anche della seconda ipoteca (naturalmente il venditore potrebbe alienare l’immobile anche con ipoteca gravante, al prezzo di mercato diminuito dell’importo del credito garantito da ipoteca, che, però, è sempre maggiore del debito effettivo).


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