Direi che il prelievo che le è stato operato dal datore di lavoro, su decisione del giudice adito dal creditore procedente, è sostanzialmente corretto e conforme alla normativa vigente: la ritenuta deve essere pari al 20% della busta paga considerata al netto di oneri fiscali e contributivi nonché degli assegni familiari eventuali (che sono impignorabili), ma al lordo delle rate mensili utilizzate per il rimborso dei prestiti delega (o doppio quinto) e di cessione del quinto.
Il residuo accreditato al debitore sottoposto ad azione esecutiva di pignoramento dello stipendio, sommato alla rata prelevata a servizio del prestito delega non può essere inferiore alla metà dello della retribuzione, considerata al netto di oneri fiscali, contributivi e assegni familiari, nonché al lordo di tutti i prelievi operati dal datore di lavoro (per pignoramento, per rimborso del prestito delega, per rimborso del prestito dietro cessione del quinto).
In pratica, la rata assorbita dal prestito delega (a differenza di quella destinata a rimborsare il prestito erogato a fronte di cessione del quinto) non entra nel computo posto a tutela del debitore pignorato dall’articolo 545 del codice di procedura civile, essendo il prestito delega equiparato ad un qualsiasi prestito personale del dipendente, erogato al di fuori dell’azienda, da una banca o da una finanziaria, con l’unica differenza che il pagamento della rata mensile viene eseguito direttamente dal datore di lavoro.
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