Avete scritto che “la banca erogatrice del prestito è tutelata dal vincolo ipotecario di primo grado iscritto sul bene acquistato (per cui una ipoteca esattoriale di grado successivo non potrebbe danneggiare la banca in una eventuale azione esecutiva di espropriazione immobiliare, dalla banca stessa promossa”. Questo non è esatto in quando l’ipoteca dell’Agenzia delle entrate ha priorità assoluta su tutte le altre.
L’articolo 2852 del codice civile dispone che l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione: il successivo 2853 specifica che il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado.
Certo, se si guarda ai conflitti che possono instaurasi nel riparto di assegnazione del ricavato dell’espropriazione fra creditore ipotecario e creditore privilegiato, allora è necessario riferirsi all’articolo 2748 del codice civile, in base al quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Ora, non tutti i crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione per i quali agisce l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) sono assistiti da privilegio speciale.
L’articolo 2772 del codice civile indica i crediti assistiti da privilegio: si tratta dei crediti dello Stato per ogni tributo indiretto – ovvero quelli che colpiscono i trasferimenti di ricchezza come l’imposta di registro e i consumi come l’IVA – nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).
Pertanto la questione è piuttosto articolata e non si può sintetizzare nell’asserire semplicemente che l’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate ha priorità assoluta su tutte le altre.
Ringraziandola per l’intervento, la invitiamo, tuttavia, per il futuro, a segnalare anche le fonti giuridico normative sulle quali fondano le sue affermazioni.
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