Annapaola Ferri

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno , nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Così stabilisce l’articolo 404 del codice civile.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere: egli può chiedere al giudice tutelare le autorizzazioni preventive per atti straordinari come l’avvio di una procedura giudiziale di sfratto per morosità verso l’inquilino inadempiente al pagamento dei canoni di locazione per un appartamento di proprietà del soggetto beneficiario del sostegno.

Naturalmente, di tempi (sebbene teorici) neanche a parlarne: la presenza di un minore nel nucleo familiare del conduttore, tuttavia, è sicuramente irrilevante ai fini dell’esecutività di una eventuale sentenza di sfratto.


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