Perchè un creditore possa eccepire accettazione tacita dell’eredità da parte del chiamato è necessario che il chiamato all’eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Così dispone l’articolo 476 del codice civile.
Ma è anche necessario che il chiamato venga identificato: una carta postepay il defunto potrebbe averla anche smarrita (insieme ai codici) quando era ancora in vita e il prelievo effettuato da terzi ignoti.
Se, invece, il soggetto è stato identificato al momento del prelievo e non è un chiamato, per gli altri chiamati non si pone il problema di accettazione tacita: al più il terzo che ha prelevato il denaro potrebbe essere denunciato per furto dagli eredi.
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