Marzia Ciunfrini

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale territorialmente competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Ai fini dell’omologazione dell’accordo è necessario che esso sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali deve essere previsto l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta.

Ne discende che, qualora, come nella fattispecie, il creditore sia unico, la legge risulti praticamente inapplicabile, dal momento che sarebbe sufficiente perfezionare un semplice accordo transattivo a saldo stralcio fra le parti.

Il debitore ha anche la facoltà di proporre un piano, detto del consumatore, che non richiede l’accordo dei creditori, ma può essere omologato dal giudice se ravvisa i presupposti. Tuttavia, per consumatore, nel contesto normativo, si intende il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.


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