Marzia Ciunfrini

L’articolo 1490 del codice civile dispone che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L’articolo 1453 del codice civile stabilisce che quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione, in tal caso, è di tipo giudiziale, in quanto esige una pronuncia del giudice. Il risarcimento è diverso a seconda che il contraente chieda la manutenzione o la risoluzione del contratto: nel primo caso esso si affianca alla prestazione, comunque dovuta, mentre nel secondo caso si sostituisce a questa.

Purtroppo non le resta che affidarsi ad un avvocato per diffidare il venditore ad adempiere: infatti alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto (articolo 1454 del codice civile).

Ricordi infine che, ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile, l’eventuale azione giudiziale finalizzata alla risoluzione del contratto (con restituzione di quanto pagato) si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.


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