Concessionario inadempiente – Veicolo venduto in garanzia che quasi mai ho potuto utilizzare


Prescrizione garanzia per vizi della cosa venduta, vizi della cosa venduta o locata

Sette mesi fa ho acquistato una vettura usata da un concessionario per 3 mila euro, con un anno di garanzia: la macchina ha da subito mostrato dei difetti non segnalati al momento della vendita e riconosciuti successivamente dal venditore, a distanza di 7 mesi ho dovuto lasciargli la macchina in riparazione per 17 settimane (in 3 occasioni) questa volta ce l’ha da 7 settimane e continua di giorno in giorno a dirmi che ci sta lavorando ma ogni volta c’è una scusa diversa.

Quanto tempo per legge devo aspettare prima di riavere la macchina? E definito da qualche parte? Come posso tutelarmi?

L’articolo 1490 del codice civile dispone che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

L’articolo 1453 del codice civile stabilisce che quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione, in tal caso, è di tipo giudiziale, in quanto esige una pronuncia del giudice. Il risarcimento è diverso a seconda che il contraente chieda la manutenzione o la risoluzione del contratto: nel primo caso esso si affianca alla prestazione, comunque dovuta, mentre nel secondo caso si sostituisce a questa.

Purtroppo non le resta che affidarsi ad un avvocato per diffidare il venditore ad adempiere: infatti alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto (articolo 1454 del codice civile).

Ricordi infine che, ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile, l’eventuale azione giudiziale finalizzata alla risoluzione del contratto (con restituzione di quanto pagato) si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.

22 Gennaio 2020 · Marzia Ciunfrini

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