In generale, il conto corrente intestato esclusivamente al coniuge non debitore non è pignorabile per debiti personali del coniuge debitore, se la separazione dei beni è intervenuta in tempi precedenti all’insorgenza del debito.
Invece, i debiti contratti da uno dei coniugi in regime patrimoniale di separazione, per esigenze familiari (ad esempio prestiti per la ristrutturazione della casa familiare o per la frequenza dei figli a corsi di formazione) possono dar luogo a pignoramento ed espropriazione anche dei beni del coniuge che non abbia sottoscritto l’obbligazione.
Il problema consiste nel fatto che, purtroppo, la giurisprudenza della Corte di cassazione si è orientata da tempo a considerare i proventi di un soggetto coniugato, derivanti dal mancato e/o insufficiente versamento dei tributi, come finalizzati presuntivamente a soddisfare esigenze familiari. A meno che il coniuge obbligato al pagamento delle imposte, accertate come dovute, non dimostri di aver utilizzato i soldi dell’illecito arricchimento per esigenza personali (donne, gioco e champagne) o, comunque, per fini non riconducibili al soddisfacimento di fabbisogni della famiglia.
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