Annapaola Ferri

Difficile, se non impossibile, stabilire i tempi di perfezionamento dell’azione esecutiva che il creditore proporrà nei confronti del fideiussore inadempiente: quello che è certo che i beni di quest’ultimo saranno oggetto di espropriazione.

Il creditore dovrà chiedere al giudice un decreto ingiuntivo e il giudice valuterà la documentazione allegata per stabilire se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile.

Le sarà quindi notificata un’ingiunzione giudiziale a fronte della quale potrà opporsi nel termine di 40 giorni, naturalmente se sussisteranno motivi di contestazione.

Trascorsi inutilmente i termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore notificherà al debitore inadempiente un precetto, intimandogli il pagamento del debito residuo in un’unica soluzione, concedendogli un tempo che non può essere inferiore ai 10 giorni.

A questo punto, con il decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) ottenuto e l’inosservanza del debitore al precetto notificato, il creditore deciderà (autonomamente e senza ulteriori interventi del giudice) quali beni di proprietà del debitore aggredire, non escluso il conto corrente intestato al fideiussore.

Dunque, in sintesi, per il pignoramento di un bene di proprietà dell’obbligato inadempiente (conto corrente, immobili, stipendio/pensione) le dovranno essere preliminarmente notificati un decreto ingiuntivo ed un precetto. Trascorso il tempo utile indicato nel precetto per dar seguito all’adempimento, ogni momento è buono per vedersi notificata la procedura di espropriazione del bene oggetto di pignoramento (che sarà scelto dal creditore procedente).


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