Se sul conto corrente viene accreditato lo stipendio, alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.379,49 euro.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.