Carla Benvenuto

Nell’evenienza che il creditore non eserciti il recupero con pignoramento immobili, potrà quale unico modo pignorare pensione presso terzi (INPS) o il c/c all’accredito pensione?
Tenendo conto che alla fonte pensione esiste già una trattenuta forzata di 1/5 per analogo debito (privato/finanziaria).

Il conto corrente sarà comunque sempre esposto a nuovo pignoramento. Invece, se la pensione è stata già pignorata per crediti di natura ordinaria (prestiti con banche e finanziare non rimborsati, contenzioso civile con privati) un nuovo prelievo non sarà possibile fin quando il credito azionato esecutivamente con trattenuta da pensione non sarà stato completamente soddisfatto.

Per crediti di natura ordinaria il pignoramento non può gravare in misura superiore al 20% del rateo eccedente il minimo vitale.


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