Decreto ingiuntivo notificato – Sono passati 40 giorni, quando arriverà il precetto?


Decreto ingiuntivo, notifica precetto





Da decreto ingiuntivo notificato il 03/09/2019: sono trascorsi i 40 giorni e le condizioni economiche, comunque, non mi hanno permesso di pagare quanto ingiunto. La motivazione che ha portato all’ingiunzione è dovuta al mancato acquisto di immobili (terreni) di mia proprietà da parte del promissario acquirente (atto regolarmente sottoscritto).

Il chiaro intento di questo è l’aggiudicarsi gli immobili a prezzo di pignoramento: dal decreto ingiuntivo dei 40 gg.(scaduto il 13/10/2019), non ho ancora ricevuto il successivo Atto di precetto per gli ulteriori 10 giorni.

Chiedo, se questo ulteriore atto ha dei tempi di notifica e se dopo i 10 giorni esistono dei tempi per applicare il pignoramento con vendita all’asta.

Una volta scaduti i termini per l’opposizione del debitore al decreto ingiuntivo notificato (40 giorni), il creditore deve decidere quale strategia di riscossione coattiva adottare: pignorare i terreni (la cui espropriazione richiede però tempi lunghi e costi elevati), oppure pensare a pignorare il conto corrente o la busta paga/pensione del debitore inadempiente.

Una volta deciso cosa fare, notificherà il precetto, avendo poi, a partire dalla data di notifica del precetto, pena inefficacia dell’atto, solo 90 giorni di tempo per avviare l’azione esecutiva (al netto di quelli concessi, di solito almeno 10, al debitore per dargli modo di adempiere).

Di più non si può dire circa le tempistiche del procedimento.

13 Gennaio 2020 · Annapaola Ferri

Nell’evenienza che il creditore non eserciti il recupero con pignoramento immobili, potrà quale unico modo pignorare pensione presso terzi (INPS) o il c/c all’accredito pensione?
Tenendo conto che alla fonte pensione esiste già una trattenuta forzata di 1/5 per analogo debito (privato/finanziaria).

Il conto corrente sarà comunque sempre esposto a nuovo pignoramento. Invece, se la pensione è stata già pignorata per crediti di natura ordinaria (prestiti con banche e finanziare non rimborsati, contenzioso civile con privati) un nuovo prelievo non sarà possibile fin quando il credito azionato esecutivamente con trattenuta da pensione non sarà stato completamente soddisfatto.

Per crediti di natura ordinaria il pignoramento non può gravare in misura superiore al 20% del rateo eccedente il minimo vitale.

14 Gennaio 2020 · Carla Benvenuto


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